politiche fiscali

Decreto Omnibus: come cambia il Superbonus

Cessione e sconto anche nel 2026 ma solo per i crateri sisma 2009 e 2016

Pubblicato il

19/10/2025

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5'

La conversione in legge del cosiddetto Decreto Omnibus (95/2025) ha apportato importanti modifiche che interessano il mondo delle costruzioni e vanno nella direzione indicata dall’Ance in sede di discussione parlamentare. La nuova legge (118/2025) prevede, infatti, l’estensione del Superbonus al 110% anche per le spese sostenute nel 2026 per interventi sugli immobili interessati dagli eventi sismici che si verificarono in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, oltre a quelli del 24 agosto 2016. Per i territori del “cratere” sismico, quindi, il beneficio fiscale al 110% per il 2026 si applica anche agli interventi edilizi post eventi sismici del 6 aprile 2009. La proroga al 2026 del Superbonus al 110% opera in presenza di queste condizioni: · presentazione delle istanze o delle dichiarazioni a decorrere dal 30 marzo 2024; · pagamento delle spese nel 2026 di importo eccedente il contributo per la ricostruzione; · fruizione del Superbonus mediante l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. La proroga al 2026 riguarda solo l’incentivo fiscale fruito sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito, e non mediante la detrazione in dichiarazione dei redditi, che resta comunque ammissibile per le spese relative agli interventi edilizi di ripristino, eccedenti il contributo di ricostruzione, sostenute entro il 31 dicembre 2025. Il Decreto Omnibus non è intervenuto in merito a tutti gli altri territori colpiti da eventi sismici (le regioni “extra cratere” come il Molise, la Campania, l’Emilia-Romagna e la Sicilia), per i quali il Superbonus al 110% rimane quindi confermato sino al 31 dicembre 2025. Sul tema l’Ance era intervenuta con forza nella fase di discussione parlamentare per la conversione in legge del Decreto Omnibus, per evidenziare che la mancata proroga del 110% per i territori extra cratere rischiava di produrre effetti discriminatori profondi nell’ambito della tutela del territorio e del diritto alla ricostruzione post-sismica, tenuto conto anche del fatto che il Fondo stanziato dal Decreto “Agevolazioni fiscali” non è ancora del tutto operativo. Grazie anche all’azione dell’Associazione dei costruttori edili, è stato accolto alla Camera uno specifico Ordine del Giorno (il numero 9/2551/23 della seduta del 5 agosto scorso) che impegna il Governo “a valutare l’opportunità di adottare misure volte a rafforzare il sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, assicurando coerenza e continuità tra le diverse aree interessate e favorendo l’efficace utilizzo delle risorse disponibili”.

Incentivo 110%: nuovo modello di comunicazione per la cessione crediti

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello – e relative istruzioni – per la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura o prima cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2025 per interventi agevolati con Superbonus. La nuova modulistica, con il provvedimento n. 321370 dello scorso 7 agosto, ha recepito le molteplici modifiche intervenute in materia, in particolare l’esclusione delle opzioni alternative alla detrazione per la generalità dei bonus edilizi e le restrizioni introdotte anche in relazione al Superbonus (c.d. blocco delle cessioni). Difatti, per le spese sostenute nel 2025, le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura possono essere esercitate soltanto per interventi ammessi al superbonus che rientrano nelle deroghe al c.d. “blocco delle cessioni”, introdotto con il Dl 11/2023 e successivamente integrato dal Dl 39/2024. Il nuovo modello di comunicazione è operativo a partire dall’8 settembre 2025. In tal senso, il Provvedimento chiarisce che le comunicazioni inviate fino al 7 settembre utilizzando il precedente modello rimangono valide. Si ricorda che le comunicazioni delle opzioni relative al Superbonus 2025 dovranno essere inviate entro il termine del 16 marzo 2026. Termine da tenere bene a mente in considerazione del fatto che non è più prevista la possibilità di avvalersi della c.d. “remissione in bonis” che consentiva di trasmettere la comunicazione oltre la scadenza e/o di correggere eventuali errori sostanziali

CONTRATTI APPALTO: Integrazione di prezzo, così il trattamento Iva

Le somme corrisposte a titolo di risarcimento, penali o indennizzo, si considerano, in linea generale, fuori campo Iva poiché non rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Tuttavia, in presenza di un contratto di appalto, è necessario valutare attentamente la natura effettiva di tali importi. Infatti, se tali somme rappresentano, di fatto, un’integrazione del corrispettivo per una prestazione effettivamente resa, esse assumono la natura di corrispettivi supplementari, perdendo la funzione indennitaria e rientrando, quindi, nel campo di applicazione dell’Iva.

È quanto chiarito dalla Risposta n. 215/2025 dell’Agenzia delle Entrate in merito alla qualificazione giuridica delle somme dovute da un’impresa appaltante all’impresa appaltatrice incaricata della costruzione di un edificio.

Secondo la normativa vigente, l’art. 3 del Dpr 633/1972 stabilisce che la base imponibile per cessioni di beni e prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, mentre l’art. 15 del Dpr 633/1972 esclude dal campo Iva le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del committente.

In sostanza, per verificare se una somma di denaro rientri, o meno, nel campo di applicazione Iva, occorre verificare l’esistenza del presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta, ossia di una correlazione tra l’operazione realizzata e i versamenti in denaro.

Nel caso di specie, conclude l’Agenzia, a prescindere dalla qualificazione giuridica delle somme da versare, come maggiori oneri determinati da ritardo imputabile al committente che viene fornita dal giudice in sede di condanna, ciò che rileva è il fatto che la prestazione derivante dal contratto di appalto è stata comunque eseguita e il committente ha goduto del nuovo edificio.

Di conseguenza, in questo particolare caso, a fronte dell’esecuzione della prestazione derivante dal contratto di appalto, la somma che il committente deve corrispondere all’impresa in relazione ai “maggiori oneri diretti e indiretti” da essa subiti, costituisce un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario e, pertanto, va assoggettata ad Iva.

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