l’inchiesta: è il tempo giusto

Aspettando la legge: le linee guida per riqualificare i centri urbani

Scritto da

Massimo Locci

Pubblicato il

19/10/2025

Tempo di lettura

4'

Sebbene l’obiettivo dichiarato da tutti (mondo delle costruzioni, amministratori e cittadini) sia incentivare il rinnovamento delle città senza ulteriore consumo di suolo, una riforma organica della legislazione per il governo del territorio non si riesce ad approvare: l’auspicata rigenerazione urbana, a dispetto dei tanti programmi e progetti, resta sostanzialmente una parola vuota. Attualmente non sono chiaramente definiti perfino i confini di operabilità: per alcuni si può intervenire solo riutilizzando i volumi esistenti o, al massimo, con integrazioni volumetriche parziali; per altri con sostituzioni e cambi di destinazione d’uso integrali. Personalmente ritengo che il discrimine riguardi il valore della preesistenza che, se valutato d’interesse collettivo (archeologia industriale, memoria storica etc.) dovrebbe essere conservato e riqualificato con le logiche e le tecniche del restauro. Viceversa, se architettonicamente irrilevante, strutturalmente fortemente compromesso o incompatibile con le nuove funzioni previste, non esiterei a demolire e ricostruire integralmente ex novo, senza limiti di sagoma o di destinazioni urbanistiche. Rigenerare significa poter densificare i tessuti edilizi per ottimizzare le infrastrutture territoriali (attrezzature urbane, strade, sottoservizi) già presenti nei tessuti consolidati, ma talvolta si può anche solo demolire senza nuove costruzioni, per creare nuovi spazi pubblici nelle città.

Come dimostrano le molteplici ricognizioni effettuate da varie strutture di ricerca, si sono effettivamente realizzati solo interventi episodici, spesso con progetti minimali e di partecipazione dal basso, talvolta con deroghe urbanistiche puntuali. Nonostante in Italia fossimo all’avanguardia in termini disciplinari (ben prima dell’area della Ruhr, di Bilbao o di Manchester), i primi interventi di rigenerazione urbana sono stati programmati a partire dagli anni Novanta. Solo in parte realizzati, hanno riguardato le aree dismesse (prevalentemente i complessi di archeologia industriale) delle grandi città come Milano, Torino, Roma, Napoli, Genova e Venezia, che avevano avuto un passato industriale rilevante o possedevano un patrimonio sottoutilizzato di edifici per servizi, magazzini, aree militari. Oggi la rigenerazione urbana riguarda anche le aree dismesse o degradate di comuni medi e piccoli, o la riconversione di sistemi infrastrutturali, portuali e ferroviari.

Per un concreto avvio delle procedure, progettuali e realizzative, urge un impianto legislativo nuovo, con regole chiare ed efficaci, a cominciare dalle definizioni tra le categorie d’intervento che devono essere inequivocabili (la confusione parte dall’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia), con efficaci semplificazioni burocratiche e strumenti operativi, in una logica capace di nuove relazioni tra operatori tecnici e governance pubblica. In sintesi rendendo sinergiche e integrate tutte le regole urbanistiche ed edilizie. L’indeterminatezza del nostro diritto nel settore delle costruzioni, con norme stratificate e modificate più volte, che determinano valutazioni spesso divergenti delle singole amministrazioni, è il primo deterrente per chi deve programmare e attuare una concreta rigenerazione urbana.

Nel merito del disegno di legge sulla rigenerazione urbana (che comincia il suo iter in Senato) è più volte intervenuta la Presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, che ha evidenziato ulteriori aspetti problematici nel conflitto di competenze: “Rimangono delle criticità. Una delle principali è legata al rapporto tra Regioni e Comuni. Non vorrei che il 77° tentativo di legge sulla rigenerazione urbana fallisse perché non si trova un punto di mediazione tra questi enti”.

Massimo Locci*
*Direttore Comitato Scientifico IN/Arch

Le parole chiave

Regolamentare Per avere città più efficienti sarà necessario “rottamare” l’edilizia inadeguata per tipologia, relazione al contesto, inefficienza strutturale o energetica e sostituirla con nuovi interventi di qualità architettonica superiore, rispettando i valori del luogo, dando senso e valore alla trasformazione.

Ristrutturazione edilizia Uno dei nodi più critici riguarda la definizione di Ristrutturazione Edilizia: nella formulazione normativa attuale (art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia) rientrano nella categoria anche interventi molto incisivi sul patrimonio esistente e di sostituzione edilizia. “Il legislatore – evidenzia Francesco Orofino, Segretario Generale dell’IN/Arch – ha, soprattutto a partire dal 2013, ampliato il concetto di Ristrutturazione fino a includervi operazioni che un tempo sarebbero state considerate Nuova Costruzione, anche se il nuovo edificio differisce da quello precedente per sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In altre parole, il dettato legislativo consente oggi di demolire e ricostruire un immobile esistente trasformandolo radicalmente, senza doverne mantenere forma o ingombro originari, e persino prevedendo aumenti di volume, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme locali e fatte salve le tutele paesaggistiche e culturali”.

Nuove procedure Nella fase attuale hanno una intensa progettualità le città medie e piccole, con programmi interessanti sia per l’articolazione di tematiche urbane, sia per la capacità di risolvere le problematiche sociali, promozione dell’economia circolare per affrontare più efficacemente le problematiche delle diseguaglianze e della marginalità. Rilevante è, anche, la modalità di gestione dei programmi e dei finanziamenti (con fondi integralmente pubblici, misti in project financing, solo privati), spesso in maniera consorziata con altre strutture pubbliche, per condividere strumenti, conoscenze ed esperienze.

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